L’articolo 5 del Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, definisce le DOP e IGP.
Nello specifico, DOP identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
Il legame con il luogo di provenienza è quindi molto stretto e consolidato nel tempo (fatto che deve essere accertato e dimostrabile), dato che non solo le materie prime, ma anche produzione, trasformazione ed elaborazione delle stesse devono avvenire in quella determinata zona, definita e ben delimitata come specificato nel Disciplinare di Produzione.
Questo documento deve descrivere anche come si ottengono e lavorano le materie prime, nonché le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche finali che il prodotto a marchio deve presentare. Inoltre, deve indicare il nome e l’indirizzo degli Organismi preposti al controllo.