Il settore delle carni bovine ha subito nel 1996 una profonda crisi a seguito dell’emergenza BSE (Encefalopatia Spongiforme Bovina), meglio nota come “morbo della mucca pazza”, una malattia cronica e degenerativa che colpisce gli animali ed è trasmissibile all’uomo. L’insorgenza della malattia nei bovini è stata correlata all’utilizzo di farine animali, ricavate da bestiame infetto, lavorate con metodi inidonei alla disattivazione della molecola responsabile, il prione, una proteina modificata che colpisce i tessuti neurologici danneggiandoli irreversibilmente.
Conseguentemente a livello comunitario è stato avviato un processo di ristrutturazione e riqualificazione di tutto il settore delle carni bovine, attraverso un nuovo sistema di etichettatura e tracciabilità dei prodotti, allo scopo di garantire la massima sicurezza e trasparenza al consumatore.
Con il Regolamento (CE) del 17/07/2000, n. 1760, relativo all’identificazione dei bovini e all’etichettatura della carne bovina e dei prodotti a base di carni bovine, che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento (CE) del 21/04/1997, n. 820, si è passati da un sistema volontario di etichettatura ad un sistema comunitario di informazioni obbligatorie minime, alle quali poter aggiungere indicazioni supplementari facoltative. Le modalità applicative sono state emanate con Reg. (CE) del 25/08/2000, n. 1825. Quindi, dal 1° gennaio 2002, è diventato obbligatorio per gli operatori identificare e registrare i bovini, mediante: marchi auricolari per l’identificazione dei singoli animali; basi di dati informatizzate; passaporti per gli animali; registri individuali tenuti presso ciascuna azienda. Inoltre, è divenuto necessario riportare in etichetta: il numero di identificazione del capo o del gruppo di animali da cui provengono le carni; le indicazioni relative agli stati membri o Paesi terzi in cui l’animale è nato, è stato ingrassato, macellato e sezionato.
Ai singoli operatori e Organizzazioni è stata data la possibilità di riportare in etichetta altre indicazioni, in aggiunta a quelle obbligatorie, riconducibili a dati sull’allevamento (denominazione dell’azienda di nascita e/o allevamento, sistema di allevamento, alimentazione), a caratteristiche dell’animale (razza o tipo genetico, incrocio, sesso, data di nascita, periodo d’ingrasso) e a notizie relative alla macellazione (categoria, data macellazione, periodo di frollatura, denominazione del macello). Si è resa obbligatoria in tal caso la stesura di un Disciplinare di etichettatura facoltativa, approvato dal MiPAAF e sottoposto a un sistema di controllo da parte di un Ente terzo indipendente, indicante, oltre alle informazioni da riportare in etichetta e le misure da adottare per garantirne la veridicità, il sistema di controllo da applicare su tutta la filiera, dall’allevamento alla vendita, con relativo riconoscimento di un Organismo di controllo (pubblico o privato) conforme alle norme.
Recentemente, è stato emanato il Regolamento (UE) del 15/05/2014, n. 653, che modifica il Reg. (CE) 1760/2000. Quindi dal 13 dicembre 2014 è stata abrogata l’etichettatura facoltativa delle carni bovine, stabilendo che possono essere aggiunte informazioni facoltative che comunque devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Inoltre, tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, in particolare al Regolamento (UE) n.1169/2011, il quale prevede, tra l’altro, che la responsabilità delle informazioni aggiuntive ricada sugli operatori del settore. In aggiunta, non è più necessaria l’approvazione, da parte dell’autorità competente, del disciplinare di etichettatura facoltativa e vengono meno i relativi controlli da parte dell’Organismo indipendente.
Sino ad oggi, il disciplinare di etichettatura facoltativa ha rappresentato uno strumento efficace di informazione e tutela per i consumatori e di miglioramento del sistema di rintracciabilità, unitamente ad una valorizzazione delle produzioni. Il nuovo impianto normativo appare insufficiente e poco chiaro, penalizzando le scelte fatte dagli operatori che hanno già investito in questo settore per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate e controllate da un Organismo terzo che valuta la corretta applicazione del disciplinare. Per questi motivi, il MiPAAF ha emanato il Decreto Ministeriale n. 876 del 16/01/2015, “Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n.653/2014” e la Circolare del 25/03/2015 “Chiarimenti sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine”. Il Decreto prevede una normativa semplificata per la gestione dell’etichettatura volontaria, dando comunque continuità al sistema. Sono identificate due tipologie di etichettatura facoltativa:
- Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, quali età, sesso, categoria del bovino adulto, regione di allevamento, ecc...che non necessitano di un disciplinare di etichettatura, in quanto desumibili dal passaporto del bovino medesimo o dalla Banca Dati Nazionale dell’anagrafe bovina.
- Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale, come sistema di allevamento, tipologia di alimentazione, benessere animale, ecc...per le quali è necessario depositare un disciplinare di etichettatura, contenente le informazioni necessarie all’attività di controllo sulla veridicità della stessa, presso l’Ufficio governativo competente del MiPAAF, che si limiterà a verificare la rispondenza del disciplinare e dei relativi piani di autocontrollo e controllo alla normativa vigente.
Il recente Decreto Ministeriale, all’articolo 18, prevede anche che l’operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal MiPAAF ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e del Decreto ministeriale 30 agosto 2000, può continuare ad operare mantenendo lo stesso codice univoco nazionale se ha avviato l’attività di etichettatura entro il 13 dicembre 2014, comunicandone la volontà all’Organismo di controllo designato, al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano competente per territorio.
Al momento controlliamo:
DISCIPLINARE DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE BOVINMARCHE – IT006ET
DOCUMENTI ALLEGATI:
![]() |
|
caricato: 2015-06-10 | modificato: | dimensione: 1.66 MB | download: 2.217 | Download |